A fine novembre 2020 è finalmente operativo il Fondo Nuove Competenze (FNC) oggetto di un apposito avviso di ANPAL. Questo strumento era previsto dal DPCM di maggio 2020 che, tra i vari interventi previsti relativi al COVID-19, disegna questo Fondo, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO (Sistemi Politiche Attive per l’Occupazione), dotazione giunta ora a 730 milioni e che molti osservatori ritengono che molto probabilmente verrà ulteriormente ampliata per il 2021.
FNC serve a incentivare percorsi formativi che si svolgano durante una parte dell’orario di lavoro e che derivino da intese tra le Parti Sociali sulla rimodulazione dell’orario stesso per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Le relative attività di formazione e riqualificazione possono essere sviluppate per un massimo di 250 ore per ciascun lavoratore.
Si tratta un’iniziativa in parte in linea con le politiche di questo Governo, fortemente orientate alle politiche passive, anche se concilia l’ennesimo intervento di integrazione al reddito con la formazione e soprattutto con la certificazione delle competenze, elementi tipici delle politiche attive per l’occupazione. Di fatto FNC si pone come alternativa alla Cassa Integrazione Guadagni, perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato e viene salvaguardato il reddito del lavoratore.

Cosa finanzia FNC

Il Fondo copre esclusivamente gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. A tale Fondo potranno destinare una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci e previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori attivato presso l’INPS.
Il contributo per l’attività formativa è a carico dell’azienda oppure può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o costituire un cofinanziamento di interventi finanziati con le risorse sopra richiamate.

Come accedere a FNC

Preliminarmente alla richiesta, va stipulato tra imprese e rappresentanti dei lavoratori un accordo collettivo da sottoscrivere, per ora, entro il 31 dicembre 2020, che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento e la quantità di ore (comprese nell’orario di lavoro) da destinare a percorsi formativi e soprattutto le modalità di certificazione delle competenze secondo le normative regionali sui relativi profili di competenza (ove esistenti).
Infatti tutto l’intervento è incentrato sulle competenze, dunque gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione rispetto al Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF di livello 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
Una volta stipulato l’accordo, le imprese devono fare domanda di contributo ad ANPAL, dove la richiesta verrà valutata "a sportello", secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’erogazione del contributo avrà cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:
a)    delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
b)    delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
c)    delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione.

Entro 90 giorni dall'approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL le imprese dovranno concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche i Fondi Interprofessionali.

ANPAL

L’ANPAL a fine novembre ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che ha definito termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse. Tuttavia non ha emesso un formulario specifico, quindi le domande vanno costruite secondo delle linee guida molto generali, quali quelle illustrate più avanti.
L’ANPAL, sentita la Regione interessata dal progetto (procedura che prevede il silenzio – assenso dopo 10 giorni), provvederà a valutare l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto.
La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione da parte dell’Agenzia dei requisiti previsti, verrà successivamente comunicata all’impresa la regolarità e conformità della stessa.
A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data.
In esito alla verifica di conformità dell’istanza di contributo, l’ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall’azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo, in fase di consuntivazione finale, potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.
L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.

Il ruolo degli Enti di Formazione

Sono definiti come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo, purché dimostri il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento dei progetti.

Il ruolo dei Fondi Interprofessionali e degli altri Enti

I Fondi Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di attività formative su Conto Formazione Aziendale e/o attraverso la pubblicazione di Avvisi (es. Conto Sistema), il primo Fondo che ha emesso un avviso in tal senso è Fonservizi con l’Avviso 2/2020, seguito da Fon.Ter con l’Avviso 40/2020.
Gli Avvisi Fonservizi e Fon.Ter si pongono come "paralleli" a quello ANPAL e non prevedono che il Fondo possa presentare "anche" la domanda di finanziamento per il costo del lavoro presso ANPAL, che resta dunque a carico dell’impresa, compreso la concertazione sindacale specifica.
Fonditalia al contrario con l’Avviso 1/2021 prende in carico l’intera pratica e ne gira la parte FNC ad ANPAL, mentre Fonarcom rimborsa il costo della formazione alle imprese che hanno fatto domanda per l’FNC.
Infatti, nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.
In teoria alla realizzazione degli interventi possono partecipare anche le Regioni tramite i Programmi operativi nazionali e regionali (PON / POR) del Fondo sociale europeo (FSE), ma su questo i tempi non sono compatibili, a meno che non ci siano proroghe (date per probabili da molti).

Ma perché i Fondi Interprofessionali no?

Il modello a cui si ispira il FNC è quello di legare più saldamente gli interventi di politica passiva con quelli di politica attiva (tentativo in corso da anni ma con scarso successo – vedasi il Reddito di Cittadinanza, navigators, etc.), ma per questo forse si poteva lavorare con strumenti già esistenti. Infatti questa operazione che va di fatto a duplicarsi con iniziative simili che già sono in capo ai Fondi Interprofessionali dal 2009, quando il Dlgs 2/09 li metteva in grado di erogare anche la formazione ai cassintegrati, arrivando addirittura al sostegno al reddito.
Inoltre si vengono a distogliere ulteriori risorse a questi Fondi, già tassati dallo Stato dal 2014 con un prelievo fisso di 120 milioni l’anno sulle spettanze dello 0,30, che corrispondono grosso modo al 20% del totale attuale. Ricordiamo inoltre che su tale importo inoltre non vi è nessun vincolo di legge per lo Stato ad utilizzarlo per Politiche Attive o Passive del Lavoro e non ne è ben chiaro il suo utilizzo.
Nulla da eccepire sul fatto che ci si possa accordare per utilizzare l’orario di lavoro per riqualificare i lavoratori, ma ci sembra che questa mobilitazione di risorse avrebbe meritato una riflessione più approfondita, anche con le Parti Sociali, sugli strumenti di finanziamento già disponibili, che vanno potenziati e non ulteriormente indeboliti o peggio messi in ulteriore concorrenza tra di loro.

Le "trappole" del FNC

Certamente il successo dell’iniziativa dipende molto da come ANPAL giudicherà le domande, vista la grande discrezionalità data dal suo Avviso (non esistono ad esempio punteggi massimi e minimi di ammissibilità)
Si registra inoltre una certa preoccupazione sulla tempistica, in quanto le imprese dovranno attivare gli accordi (che hanno spesso tempi imprevedibili) entro il 31 dicembre, quando l’Avviso ANPAL è uscito a fine novembre, inoltre dal testo sembra desumersi che sempre entro fine anno dovrebbero iniziare anche le attività formative e non si capisce come questo possa avvenire in attesa dell’approvazione da parte di ANPAL sui cui tempi ovviamente non c’è chiarezza, è molto probabile che si inizierà "a rischio" delle imprese. Si prevede un dicembre molto caldo in proposito, perché se dovessero muoversi le grandi Aziende (e sembra proprio che lo stiano facendo), il budget relativamente magro a disposizione potrebbe esaurirsi subito, specie a danno delle medie imprese, probabilmente il target più "sensibile" a questo strumento, peraltro troppo complesso per le PMI. Siamo di fronte quindi quasi ad un "click-day" procedura che rappresenta quanto di più incerto ed inaffidabile si possa prevedere.
Altro dubbio notevole è rappresentato dalla certificazione delle competenze, citata all’art. 2 ("anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4"), che pochi Enti possono garantire e su cui ANPAL  ha dato chiarimenti nelle FAQ.
Va infatti sottolineato che una qualificazione non è la certificazione o ancor meno l’attestazione delle competenze che qualsiasi Ente di formazione può rilasciare a seguito del corso attivato ad hoc per il progetto finanziato da FNC, ma è un insieme di procedure di valutazione delle skill che siano in linea con i profili di competenze che alcune Regioni (non tutte) hanno deliberato negli anni corsi. Come molti sanno non esiste un sistema nazionale, c’è solo un Repertorio (Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) dove vengono elencate (anche in maniera incompleta) a livello regionale dove ci sono.
Di conseguenza se i lavoratori sono in una Regione che ha profili ufficiali, bisogna attrezzarsi per certificarli tramite Soggetti (Enti o talvolta singoli Professionisti accreditati) riconosciuti da quella Regione, resta il vuoto normativo per quelle Regioni (specie al Sud) che siano prive di questi profili. Molto complicato diventa quando una stessa impresa ha lavoratori in Regioni differenti, con diverse modalità di profilazione.
Come accennato dalla Direttrice di ANPAL, Paola Nicastro, certamente questa iniezione di denaro non viene vista come un semplice sostegno a reddito, ma è pensata proprio per avere in cambio competenze certificate (da qui anche il nome dello strumento "Nuove Competenze") per i lavoratori che molto probabilmente a breve saranno di nuovo sul Mercato.
Se ci è consentita la battuta dobbiamo quindi aspettarci che ANPAL, che nella gestione dei grandi Avvisi si trova oggettivamente in difficoltà non avendone grande esperienza, invece sulla questione EQF sarà perfettamente in grado di giudicare.

Qualche link

Avviso Anpal 
Avviso Anpal FAQ  (Fondo Nuove Competenze)
Avviso Fonservizi su FNC
Avviso Fon.Ter su FNC  (Home / Avvisi di Gara /  Attivi / Avvisi a Sportello / Avviso N. 42/2020 "Nuove competenze")
Avviso Fonditalia (Avviso 1.2021)